Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino
a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale
docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli
alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del
personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli
alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal
caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli
studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo
sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio
seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente
personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei
genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci;
quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di
istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto
a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva,
composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due
genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la
presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di
segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è
ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un
rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre
anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti
in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal
presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari
finalità
1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il
legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui
sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo
continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o
istituto.
Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e
determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e
didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei
docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere
deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro,
stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle
attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante
l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la
partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi
didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei
materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e
ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere
assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi
alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed
amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei
servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli
articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici
ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative
dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste
dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al
provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i
lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del
consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico
degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su
proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso
al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio
scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.